Investimento pedone: presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c e onere della prova [© AvvocatoAndreani.it Risorse Legali]



In caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che per quest'ultimo non vi era possibilità di prevenire l'evento, situazione che ricorre quando il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.



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