Assegnazione della casa coniugale: cosa fare in caso di mancato rilascio dell'immobile da parte del coniuge non assegnatario


Le norme che prevedono la possibilità che nella separazione e nel divorzio sia assegnata la casa familiare ad uno dei due coniugi (a prescindere dal titolo di proprietà o altro diritto reale sul bene) sono contenute nell'art. 337-


sexies c.c.
 e nell'art. 6, co. 6, L. n 898/1970 ( legge sul divorzio).
Il provvedimento, o sentenza, con cui è attribuito il diritto al godimento della casa familiare, contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge. Ciò vuol dire che, alla scadenza del termine stabilito dal magistrato, il genitore non assegnatario (invitato a lasciare la casa) va qualificato come occupante l'immobile sine titulo e, pertanto, verso lo stesso, la parte assegnataria ha titolo (esecutivo: l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. o sentenza o omologa separazione) per ottenere il rilascio o comunque l'allontanamento.

Il provvedimento consente al beneficiario di attivare in casi di necessità un procedimento volto alla estromissione coattiva dall'abitazione.
Conseguentemente, il coniuge assegnatario potrà procedere con l'azione di rilascio.

Quello che volgarmente è detto sfratto è, in sostanza, nel caso di specie l'azione volta ad ottenere il rilascio dell'immobile in caso di occupazione senza titolo tramite l'intervento del giudice e con procedure volte ad eseguire, in via coattiva appunto, quanto statuito nel titolo esecutivo. Non ci sono modi particolari per eseguire un titolo esecutivo che impone il rilascio di un immobile quando questo è stato emesso in una causa di famiglia o divisionale ed ha per oggetto la ex casa familiare: si segue il procedimento ordinario di esecuzione forzata mediante consegna o rilascio che si adotta anche tra persone che non sono mai state legate tra loro da vincoli di nessun genere.

Il diritto di avvalersi del procedimento di esecuzione per consegna o rilascio è individuato dall'articolo 2930 del codice civile, il quale sancisce che, se non è stato adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenerne, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile, la consegna o il rilascio forzati.
Il processo esecutivo inizia con la notifica dell'atto di precetto al coniuge occupante senza titolo, il quale viene invitato a liberare l'immobile entro il termine ivi indicato ovvero entro 10 giorni dalla notifica.
Decorso inutilmente il termine previsto dall'atto di precetto per adempiere, l'intervento dell'ufficiale giudiziario è preceduto dalla notifica di un avviso alla parte che dovrà rilasciare l'immobile con il quale si comunica a tale soggetto, con un preavviso di almeno dieci giorni, la data e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario procederà all'esecuzione  attraverso le operazioni previste dalla legge. Nel giorno e all'ora prefissati, quindi, l'ufficiale giudiziario, sempre munito di precetto e di titolo esecutivo, si reca sul luogo dell'esecuzione e immette il creditore procedente o una persona da questi designata nel possesso dell'immobile, consegnando anche le chiavi e, se occorre, può anche servirsi dell'intervento della forza pubblica.
Al termine delle operazioni, l'ufficiale giudiziario redige il processo verbale di tutto quanto si è svolto alla sua presenza e delle attività compiute, indicando anche le spese per l'esecuzione anticipate dal creditore istante. Il relativo ammontare sarà poi liquidato dal giudice con decreto che a sua volta costituisce titolo esecutivo.

Il giudice dell'esecuzione, ossia il tribunale del luogo in cui i beni si trovano (artt. 9 e 26 c.p.c.), assume un ruolo se insorgono delle difficoltà o sono sollevate delle contestazioni. Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficolta' che non ammettono dilazione, ciascuna parte puo' chiedere al giudice dell'esecuzione , anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.
 Se non sorgono difficoltà né sono sollevate contestazioni il giudice non ha alcun ruolo nello svolgimento dell'attività esecutiva e il protagonista isolato della scena processuale è l'ufficiale giudiziario, che quindi è, se così si può dire, l'unico organo esecutivo necessario.


Avv. Cinzia Novelli

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