CONDIZIONATORI DEL SUPERMERCATO TROPPO RUMOROSI … CHE FARE? [di "Studio legale Avvocato Cinzia Novelli"]


Ci scrive un lettore “Abito in un centro abitato a fianco di un supermercato di medie dimensioni che con l'arrivo della stagione estiva attiva i propri condizionatori provocando un intollerabile inquinamento acustico, a ciò si aggiunge il solito movimento dei camion che scaricano le merci a partire dalle 6,00 del mattino. 
I condizionatori sono in funzione ininterrottamente da mattina a sera 7 giorni su 7. 
Il rumore è diventato insopportabile anche in considerazione del fatto che in estate spesso teniamo le finestre aperte. 
Cosa posso fare per tutelare la mia famiglia?”


La prima via: il tentativo bonario.
La prima via da intraprendere è, ovviamente, quella bonaria, prendendo contatto con il legale rappresentante del Supermercato in questione e rappresentandogli, attraverso una raccomandata, la situazione di disagio arrecato alla sua abitazione e chiedendo di intervenire con ausili di insonorizzazione per attutire il rumore.

L'accesso agli atti. 
In caso di esito negativo di questo primo intervento bonario, trattandosi di attività commerciale, si suggerisce di verificare i limiti delle immissioni di rumore (accettabilità amministrativa) ai sensi della Legge 447/1995. 
In primo luogo si può procedere con una richiesta di accesso agli atti presso gli uffici competenti del Comune per avere copia della relazione di Documentazione previsionale di Impatto Acustico (art. 8, comma 2, lettera d, della Legge 447/1995) che l'attività commerciale in questione dovrebbe aver prodotto prima di installare il nuovo impianto, e prima dell’inizio dell’attività. 
Qualora tale riscontro risultasse negativo, si dovrà sollecitare il Comune a farne richiesta al titolare dell’attività, richiedendone una copia che potrà esibire, successivamente al suo tecnico di fiducia eventualmente incaricato della verifica.

L'esposto al Comune e all'A.R.P.A. territorialmente competente. 
In secondo luogo potrà inviare al Comune, e per conoscenza all'A.R.P.A. territorialmente competente, mediante raccomandata, un esposto in cui si descrive il disturbo da rumore subito all’interno dell'abitazione chiedendo al Comune che richieda l’azione di intervento da parte dei tecnici dell’A.R.P.A. i quali, potranno accertare, mediante misurazioni strumentali effettuate all’interno dell'abitazione, se i limiti amministrativi sono, o meno, rispettati. 
Nel caso vi fosse il superamento di tali limiti, il comune potrà intervenire e richiedere l'esecuzione di opere di insonorizzazione al titolare dell’attività, affinché i limiti amministrativi siano rispettati. 
La richiesta al Comune è gratis ed è gratis anche il sopralluogo che A.R.P.A. farà per misurare il rumore.

La via privata. 
Una seconda azione che si può intraprendere è quella di far accertare il superamento di un limite di immissione, giurisprudenziale, dato dall’applicazione dell’art. 844 c.c., che risulta essere più “protettivo” nei confronti della persona disturbata dal rumore. 
Occorrerà dare incarico ad un tecnico (competente in acustica ambientale) di fiducia, i cui costi saranno a carico dell'interessato, affinché effettui le misurazioni fonometriche ed accerti, se vi è o meno il superamento del limite della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844, cioè se vi sono +3 dB rispetto al rumore di fondo presente nell'abitazione nel tempo di riferimento diurno (6:00-22:00) e notturno (22:00-3:00) quando gli impianti non sono in funzione. 
In caso di superamento di tale limite, si suggerisce comunque di tentare la via bonaria, per cercare di trovare una soluzione stragiudiziale, informando il titolare dell’attività di quanto accertato con la Perizia Tecnica, che, per darle maggiore efficacia si potrebbe valutare di far giurare in Tribunale (con la forma della perizia giurata).

La via giudiziaria. 
Qualora non sia possibile una risoluzione bonaria, il lettore dovrà rivolgersi ad un legale di fiducia e 
dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata contro il responsabile del rumore, purtroppo addossandosene i costi di consulenti e avvocato.

L'accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione delle lite. 
La prima azione giudiziaria che potrebbe essere intrapresa presso il Tribunale competente è quella ex art. 696-bis Codice di Procedura Civile, la richiesta di una “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, chiedendo al Giudice di accertare se il rumore superi o meno il limite della tollerabilità (art. 844 Codice Civile) pari a non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo (L447/95) attraverso l'incarico ad un Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale. 
Questo procedimento è relativamente breve e si conclude con una perizia da cui emergerà o meno il superamento della soglia di tollerabilità di legge. 
Qualora la perizia confermi il superamento di tale soglia (superiore a 3 decibel oltre il rumore di fondo) è ben possibile che il titolare dell'attività commerciale si renda, a questo punto, disponibile ad accordi che contemplino l'installazione di pannelli d'insonorizzazione e magari anche ad un risarcimento del danno.

L'azione ex art. 844 cod.civ., diretta a far cessare le immissioni rumorose. 
Nel caso in cui, nonostante la conferma della superata soglia di tollerabilità l'attività commerciale non si renda disponibile a mettere a norma l'impianto rumoroso, in nostro lettore potrebbe esperire, a questo punto, l'azione ex art. 844 cod.civ., posta a tutela della proprietà in conseguenza di immissioni e diretta a farle cessare. Questo procedimento ha come obiettivo quello di far accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare.

L'azione di risarcimento danni. 
Insieme o alternativamente a questa azione giudiziale è possibile esperire anche l'azione aquiliana per il risarcimento danno per lesione del diritto alla salute in conseguenza di immissioni oltre il consentito ex artt. 2043 e 2058 cod. civ. 
Sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che "le propagazioni nel fondo del vicino che oltrepassino il limite della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa, con l'azione diretta a farle cessare (avente carattere reale e natura negatoria) e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato (di natura personale), a prescindere dalla circostanza che il pregiudizio medesimo abbia assunto i connotati della temporaneità e non della definitività" (Cass. n. 0420 del 2000 - Rv. 537210). 
La Corte di Cassazione ha precisato inoltre il carattere del limite di "normale tollerabilità" delle immissioni previsto dall'art. 844 c.c. secondo i quali "Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma é relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità ed individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa".

L'ulteriore via, quella penale. 
Per la Corte di Cassazione “L’imprenditore che installa nell’impresa un condizionatore che emette rumori intollerabili è colpevole ex art. 659, comma 1, c.p.” (sentenza n. 28874/13). 
L’art. 659 codice penale - “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”- dispone che “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.

Avv. Cinzia Novelli

Commenti

Post più popolari