Diritti del convivente con la nuova legge sulle coppie di fatto


Un nostro ci sottopone il seguente quesito:

Io e la mia compagna siamo conviventi da diversi anni ed abbiamo la residenza presso la stessa abitazione, recentemente ho sentito parlare in televisione della nuova legge sulle unioni civili e le convivenze, siccome io e la mia compagna stiamo vivendo un periodo di crisi che pare non risanabile vorrei capire cosa è cambiato per chi convive come me e soprattutto quali diritti può vantare la mia convivente nei miei confronti.

La legge Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà), pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 21 maggio 2016,  in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto modifiche e novità che riguardano i rapporti di coppia con il riconoscimento di tutela alle unioni civili (tra persone dello stesso sesso) e alle coppie di fatto (quelle di soggetti semplicemente conviventi che hanno scelto di non regolamentare il loro rapporto con l'unione civile o con il matrimonio).

Per rispondere al quesito del nostro lettore occorre fare riferimento all'art. 1 commi da 35 a 67.   In base a quanto previsto dalla nuova normativa, sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.”  L’accertamento dello stato di convivenza avverrà con la presentazione di una  “dichiarazione anagrafica di costituzione di nuovo nucleo familiare” della coppia all'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza con cui si attesterà la costituzione di un nuovo nucleo familiare e l’uscita dal precedente. Si tratta di un atto particolare e specifico senza il quale la convivenza non viene formalizzata e rimane quindi esclusa dalle tutele previste dalla nuova legge. Due persone residenti all’interno della stessa abitazione, infatti, possono non formare un nucleo familiare, ma essere ognuno parte di un proprio mono-nucleo come ad esempio nel caso di due coinquilini. Le coppie di conviventi che vogliono fruire dei diritti previsti dalla legge Cirinnà devono dunque presentare una apposita dichiarazione al momento del cambio di residenza e quelle che già convivono nella stessa abitazione e condividono la stessa residenza, ma non hanno dichiarato apertamente la costituzione di un nuovo nucleo familiare per beneficiare delle tutele previste dalla legge devono presentare all’anagrafe del proprio comune l’apposito modulo.

Ai conviventi si applicheranno gli stessi diritti validi per i coniugi nei casi previsti dall’ordine penitenziario. I conviventi potranno inoltre avere diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni in caso di malattia o ricovero ospedaliero e avranno la possibilità di designare il partner come proprio rappresentante (scegliendo anche se conferirgli poteri pieni o limitati) in caso di una malattia che comporti incapacità di intendere e volere e in caso di morte (per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e il funerale). La scelta potrà avvenire con una dichiarazione scritta di proprio pugno e poi firmata oppure in forma orale alla presenza di un testimone. 
Ancora, nel caso in cui il convivente collabori nell'impresa familiare potrà partecipare agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
  
Inoltre  in caso di decesso di uno dei due conviventi a causa di un illecito compiuto da terzi, il convivente superstite avrà diritto al risarcimento in base agli stessi parametri previsti per i coniugi.

Se la casa familiare è di proprietà di uno dei due conviventi, in caso di morte del convivente proprietario, il partner superstite avrà diritto a continuare a vivere nell’abitazione per i successivi due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni ma, in ogni caso, non si potranno superare i 5 anni. In presenza di figli minori o disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. il convivente superstite avrà diritto a continuare a risiedere nella stessa casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Si tratta di un diritto temporaneo che decade quando il partner lascia l'abitazione stabilmente oppure decide di intraprendere una nuova convivenza, matrimonio o unione civile. Se i due conviventi risiedono invece in un abitazione in affitto intestato solo ad uno dei due, in caso di morte del conduttore o di suo recesso, l’altro avrà la possibilità di succedergli nel contratto.

Anche i soggetti conviventi potranno avere diritto ai titoli di preferenza assegnati ai nuclei familiari per le graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

I conviventi di fatto inoltre possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che dovrà essere redatto in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali entro i successivi dieci giorni sono tenuti a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Il contratto di convivenza può contenere: a) l’indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione che, qualora presenti si hanno per non apposti.  Il contratto di convivenza può cessare per accordo delle parti o per recesso unilaterale sempre con la stessa forma prevista per il contratto; per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona e in questo caso il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile; per morte di uno dei contraenti, in questo caso il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.

Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto e, nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, qualora un convivente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento può ottenere dal giudice la condanna dell'altro convivente al pagamento in suo favore degli alimenti che saranno assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
  
Deve però evidenziarsi che il convivente sarà tenuto all’obbligo alimentare solo qualora gli altri soggetti tenuti per legge non siano in grado di provvedervi, quali ad esempio e in ordine di obbligo: l'ex coniuge, i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (nipoti), i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (nonni); gli adottanti; i generi e le nuore;  il suocero e la suocera. Rispetto a questi soggetti il convivente sarà tenuto agli alimenti dopo di loro ma prima dei fratelli e sorelle dell'ex convivente.

In conclusione possiamo rassicurare il nostro lettore circa il fatto che non può avere nulla da temere, non avendo depositato in comune una dichiarazione di formale convivenza, necessaria, ai fini della nuova legge, a riconoscere le nuove tutele previste per il convivente e non avendo, inoltre, i due conviventi sottoscritto alcun contratto.

Avvocato Cinzia Novelli

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