Cos’è e dov’è il confine. “Al di qua ci sono io, al di là ci sei tu”!


Cari lettori, oggi nello spirito di questo sito, cercherò di spiegare in modo semplice e breve il tema dei confini .

In generale il confine è inteso come una linea, a cavallo della quale i due proprietari contigui si guardano e pensano: “al di qua ci sono io, al di là ci sei tu”. 
I problemi sorgono quando si è convinti o ci si accorge che il vicino si è "preso un pezzo del nostro fondo".
  
Nel caso in cui non sia possibile risolvere queste questioni colloquiando col vicino e trovando una soluzione bonaria, il problema può essere risolto attraverso tre rimedi forniti dall'ordinamento giuridico per tutelare la proprietà.

Può accadere che sia incerta la linea di confine che separa il proprio fondo da quelli adiacenti, oppure può accadere che manchi completamente un limite visibile di confine, oppure ancora, può accadere che uno dei vicini sostenga che il confine indicato non è esatto, ritenendosi vittima di usurpazione.
  
In tutti questi casi ciascuno dei proprietari può chiedere che il confine venga stabilito giudizialmente con l'azione di regolamento di confini, che può avere per oggetto sia fondi rustici che urbani, edificati e non.
  
Si tratta di un procedimento che non mette in contestazione i rispettivi titoli di acquisto od il diritto di proprietà ma che è volto ad ottenere dall'autorità giudiziaria la precisa determinazione della linea di confine che separa i due fondi vicini, accertandone così l’effettiva estensione.
  
Questo tipo di azione non può essere esercitata nel caso in cui tra i due fondi esista una via pubblica o un corso d’acqua che di fatto escludono l'incertezza del confine. In generale si ritiene invece ammessa in caso di siepi, alberi, muretti, posti sul confine incerto.

Ogni mezzo di prova è ammesso ed in mancanza di altri elementi, il giudice farà riferimento alle mappe catastali, che hanno natura di prova sussidiaria e perciò sono l'ultimo elemento che viene preso in considerazione e ciò in quanto sono state predisposte ai soli fini tributari.

I principali mezzi di prova che vengono utilizzati per stabilire dove ricade un confine e quindi l’estensione di un fondo, sono i titoli, i possessi, le testimonianze, l'individuazione delle linee di confine dall'andamento dei fondi vicini, le scritture private, le foto aereofotogrammetriche e ogni altro elemento utile come ad esempio, la conformazione geometrica dei fondi o l’identificazione delle linee di confine con altri fondi estranei alla controversia, ecc. Nel caso in cui la lite riguardi un fondo rustico che è stato successivamente oggetto di divisione, avranno particolare rilevanza i tipi di frazionamento allegati agli atti di trasferimento.

Questo tipo di azione non è soggetta a prescrizione a meno che non venga eccepita l'usucapione. 
I soggetti che possono attivarsi esercitando l’azione di regolamento dei confini sono: il proprietario, il titolare di diritto d’usufrutto, il titolare del diritto d’uso, il condomino, il superficiario ed l’enfiteuta.
  
Può accadere invece che il confine è certo ma uno dei due proprietari ritiene che l'altro possieda una determinata zona che non gli appartiene e ne vuole chiedere quindi il rilascio. In questo caso sarà possibile esercitare l'azione di rivendicazione. Il vicino convenuto in giudizio potrà paralizzare la domanda mediante l’eccezione di usucapione, se ne ricorrono le condizioni e cioè il possesso della zona di terreno contestata, in via esclusiva per il tempo previsto dalla legge.

Ancora, può accadere che non sia in contestazione l’esatta collocazione del confine tra fondi limitrofi, ma semplicemente che col passare del tempo questi confini siano divenuti irriconoscibili oppure addirittura che manchino del tutto, pur essendo certi ed incontestati. In questo caso ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano ristabiliti o apposti a spese comuni, facendo ricorso all'azione per apposizione dei termini, che ha il solo scopo di rendere visibile o riconoscibile  il confine con segni esteriori e con l’uso di materiale resistente al tempo.
  
Questo procedimento tende ad ottenere un concorso nelle spese da sostenere per l’apposizione dei confini da parte del proprietario confinante. Tali spese si dividono in quote uguali tra i confinanti a prescindere dalla estensione dei fondi.

Anche questa azione può essere esercitata dal proprietario e da tutti coloro che vantino dei diritti reali sul fondo, come tutte le azioni a difesa della proprietà, non è soggetta a prescrizione, tuttavia in questa ipotesi l’usucapione è impensabile.

Avvocato Cinzia Novelli

Per consulenza chiamare: 0541/670718
  



Commenti

Post più popolari