ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA' E SUA TRASCRIZIONE IMMOBILIARE
Quello dell'accettazione dell'eredità è un argomento vasto e complesso. Uno dei lettori mi ha sottoposto un quesito interessante, che ci consente di fare luce su tematiche complesse. Il quesito sottopostomi è il seguente: “ ... al catasto e al registro io risulto erede, ho fatto un'accettazione tacita affittando l'immobile alla luce del sole, sono quindi in grado di alienare il bene oppure occorre qualche altra trascrizione ?” Come avevamo spiegato nel precedente articolo, il chiamato all'eredità ha 10 anni di tempo per decidere se accettare o meno l'eredità. Se entro questo lasso di tempo non si manifesta l'accettazione si perde ogni diritto sull'asse ereditario. L'accettazione dell'eredità deve poi venire trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari competente per territorio (art. 2648 del codice civile). Detto adempimento non va confuso con la denuncia di successione (e con la trascrizione del relativo certificato), che ha finalità esclusivamente fiscali.
L'accettazione
ESPRESSA
può essere fatta o alla presenza di un notaio o anche con una
semplice scrittura privata firmata e datata dall'accettante.
L'accettazione
TACITA
si ha “quando
il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà
di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella
qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del
chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili
con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi
della volontà di accettare; ne consegue che l'accettazione
tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al
contempo fiscali e civili, come la voltura catastale,
che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello
civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della
proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, mentre sono
inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la
denuncia di successione”
(Cassazione civile, sez. II, 11 maggio 2009 n. 10796). Riassumendo,
la dichiarazione di successione che gli eredi devono presentare alla
competente Agenzia delle Entrate, ha valenza prettamente fiscale (in
quanto istituita per la liquidazione delle imposte dovute allo Stato
in seguito alla morte di una persona), pertanto la compilazione e
presentazione di tale dichiarazione non
comporta accettazione dell'eredità
da parte
degli eredi.
Successivamente
agli adempimenti fiscali legati alla dichiarazione di successione,
l'Agenzia delle Entrate provvede d'ufficio alla trascrizione
del relativo certificato
della denuncia di successione, trascrizione questa che ha solo
valenza fiscale.
Quando
un soggetto si reca dal notaio per vendere un bene immobile
ereditario senza aver precedentemente fatto la dichiarazione di
accettazione espressa dell'eredità, l'atto può essere ricevuto,
tuttavia per
rendere opponibile a terzi la qualità di erede del venditore e per
dare continuità alle trascrizioni nei registri immobiliari
(dal defunto all'erede venditore all'acquirente ) è necessario che
il notaio proceda alla trascrizione
dell'accettazione tacita dell'eredità.
L'omissione della stessa comporta conseguenze molto gravi, tra le
quali il fatto che non producono effetto le successive trascrizioni o
iscrizioni a carico dell'acquirente, quindi chi
acquista da un erede che non ha trascritto la propria accettazione
stipula un atto la cui trascrizione non è efficace.
Il notaio che riceve un atto
che comporta accettazione dell'eredità (ad es. vende un immobile
pervenuto al venditore per successione ereditaria) ha l'obbligo
professionale di effettuare la trascrizione dell'acquisto a causa di
morte. In mancanza risponde nei confronti dell'acquirente, ove non lo
avesse informato delle conseguenze della mancata trascrizione e non
avesse ricevuto espresso consenso a non effettuare la trascrizione.
In
caso di accettazione
tacita
la trascrizione può essere eseguita unitamente
all'atto di vendita o di mutuo ipotecario.
In questo caso non è necessario un ulteriore atto notarile, ma sarà
sufficiente presentare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
un'apposita nota di iscrizione pagando le relative imposte, bolli e
diritti. La spesa in questo caso è di gran lunga inferiore rispetto
a quella dell'accettazione espressa perciò conviene sempre eseguire
la trascrizione in occasione del primo atto di vendita del bene
immobile ereditato.
Concludendo:
il nostro lettore, poiché ha accettato in maniera tacita la propria
eredità, avendo adempiuto sia ad adempimenti fiscali (con la
denuncia di successione) sia civili (con la voltura catastale) potrà
sicuramente alienare il bene, tuttavia al momento dell'atto di
vendita il notaio rogante dovrà dare atto dell'avvenuta accettazione
tacita dell'eredità e quindi provvedere con apposita nota di
iscrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Avvocato Cinzia Novelli
Per info e contatti
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