Accettazione dell'eredità e dichiarazione di successione


Il tema dell'accettazione dell'eredità è un argomento complesso che cercherò di spiegare con semplicità. L'eredità richiede sempre un'accettazione da parte dell'erede designato dato che comporta l'assunzione della responsabilità per i debiti del defunto. In particolare, l'accettazione dell'eredità è l'atto di volontà con il quale il soggetto chiamato a succedere (per testamento o per legge) acconsente a divenire successore del de cuius (persona defunta dalla quale proviene l'eredità), entrando in possesso della sua quota ereditaria. Il chiamato all'eredità ha 10 anni di tempo per decidere se accettare o meno l'eredità. In mancanza di accettazione perderà ogni diritto sull'asse ereditario.

Una volta esercitata l'accettazione non sarà più possibile revocarla.

La legge prevede 2 modalità di accettazione: L'ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE E L'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO. Con l' ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE l'erede accetta l'eredità ed insieme i debiti del defunto, provocando la confusione del suo patrimonio con quello del de cuius, di conseguenza sarà responsabile per i debiti che gravano sull'eredità anche se superiori all'attivo ereditario. Questa può essere “ESPRESSA” : quando il chiamato all'eredità dichiara di accettarla attraverso un atto pubblico o una scrittura privata. Per la sua validità è sempre necessaria la forma scritta, di conseguenza sarà nulla un'accettazione puramente verbale. L'accettazione pura e semplice può essere anche TACITA quando il chiamato all'eredità compie atti dal significato univoco, dal quale si desume la sua volontà di accettare ad es: pagamento dei debiti ereditari con denaro prelevato dall'eredità, riscossione di crediti scaturenti dall'eredità stessa, appropriazione dei beni ereditari ecc...

L'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO ha principalmente lo scopo di separare il patrimonio e i debiti del defunto dal patrimonio dell'erede: l'erede evita la confusione del suo patrimonio con quello del defunto rispondendo dei debiti che gravano sull'eredità solo nel limite del valore dell'attivo dell'eredità. Avviene mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale e rappresenta la soluzione migliore nel caso in cui non si conosca con esattezza l'ammontare dei debiti ereditari. In questo caso i debiti del defunto vanno pagati ugualmente, ma solo fino alla concorrenza del patrimonio del de cuius, senza che venga intaccato il patrimonio dell'erede.

Il cancelliere o il notaio che riceve la dichiarazione dell'accettante, provvederà successivamente ad eseguire l'inventario dei beni mediante una dettagliata descrizione di tutti i beni immobili e mobili. Quindi provvede ad inserire le dichiarazioni dell'accettante e l'inventario nel registro delle successioni. L'erede che accetta l'eredità con beneficio di inventario, se si trova già in possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro 3 mesi dal giorno dell'apertura della successione, (che coincide con il decesso) se non lo fa entro il termine previsto, si considera erede puro e semplice, ugualmente accade se, compiuto l'inventario, entro 40 giorni non dichiara se accetta o rinuncia all'eredità. Qualora il chiamato non sia, invece, nel possesso dei beni ereditari, può accettare con beneficio di inventario nel termine di prescrizione di 10 anni, una volta manifestata l'accettazione, può redigere inventario nel termine di 3 mesi dall'accettazione, scaduto inutilmente tale termine, viene considerato erede puro e semplice. Qualora il soggetto che non sia nel possesso dei beni abbia già redatto inventario, l'accettazione deve essere presentata nei 40 giorni successivi, altrimenti perde il diritto di accettare. Se l'eredità comprende beni immobili, l'accettazione dell'eredità deve essere trascritta nei registri immobiliari. L'erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca i beni ereditari senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a pena di decadenza dal beneficio. Per i beni mobili, l'autorizzazione è necessaria per 5 anni.


La DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE e la voltura catastale hanno il solo compito di individuare nelle persone dei chiamati all'eredità, i soggetti che subentrano negli obblighi di carattere tributario che prima facevano capo al defunto. Rappresentano un adempimento di natura fiscale che serve per denunciare al fisco che il patrimonio di un determinato soggetto defunto viene trasferito ad altri soggetti (eredi e legatari). La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte del defunto presso l'Agenzia delle Entrate competente in base all'ultimo domicilio del defunto. Si è esonerati dall'obbligo di dichiarazione di successione se l'eredità è devoluta al coniuge o a parenti in linea retta, se non sono presenti immobili né altri diritti reali immobiliari e se l'attivo complessivamente non supera € 25.823,00.

Avvocato Cinzia Novelli

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