SE IL DATORE DI LAVORO NON PAGA IL TFR E LE ULTIME MENSILITA': L'ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA INPS


Un nostro lettore ci sottopone il suo interessante caso:
“Ho lavorato per una ditta in maniera continuativa e con contratto a tempo determinato per circa 4 anni. Durante questo periodo di tempo ho maturato una somma a titolo di TFR. Siccome il mio datore di lavoro era rimasto indietro nei pagamenti di almeno tre stipendi ho presentato le mie dimissioni chiedendo il pagamento di quanto mi spettava. L'azienda, essendo in crisi, non ha effettuato il pagamento e non sembra disposta a farlo in tempi brevi. Come posso tutelarmi evitando che il mio credito possa perdersi o prescriversi in attesa di pagamento?”.
Durante questo periodo di crisi, molte aziende non sono più state in grado di corrispondere quanto dovuto ai propri dipendenti. In queste situazioni il soggetto svantaggiato è spesso il lavoratore dipendente, che si ritrova a credito di somme che non riesce a recuperare in maniera veloce e rapida e spesso è rimasto anche senza lavoro. Grazie alla legge del 29 maggio 1982 n. 297, in caso di insolvenza del datore di lavoro e in seguito all'apertura di una procedura concorsuale (fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) o ad un procedimento esecutivo promosso individualmente dal dipendente, è stata data la possibilità ai lavoratori di accedere al FONDO DI GARANZIA INPS, per ottenere in tempi brevi il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro. Può inoltre intervenire anche in situazioni di altro genere, riferibili ai datori di lavoro, come ad esempio:
Occorre distinguere le due diverse tipologie di credito del dipendente: il TFR e le mensilità rimaste insolute.
Il diritto a riscuotere il TFR si prescrive in 5 anni che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di amministrazione straordinaria la domanda al Fondo potrà essere presentata dopo il deposito dello stato passivo; nel caso di concordato preventivo dopo la pubblicazione del decreto di omologazione, nel caso di esecuzione individuale dopo un verbale di pignoramento negativo. La domanda al fondo di garanzia per il TFR si prescrive in 5 anni dalla data di chiusura della procedura concorsuale o dalla sentenza di omologa del concordato preventivo o, ancora, dalla data del verbale di pignoramento negativo nel caso di esecuzione individuale. Per non perdere il diritto a vedersi pagare il TFR dal Fondo di Garanzia INPS è pertanto necessario interrompere la prescrizione con un qualsiasi atto idoneo come ad esempio una raccomandata A.R. in cui si diffida formalmente il datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto per TFR, prima che trascorrano i 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per le retribuzioni maturate e non corrisposte dal datore di lavoro il Fondo di Garanzia Inps corrisponde esclusivamente gli ultimi tre mesi purchè rientrino nei 12 mesi che precedono la data della prima domanda presentata dal datore di lavoro per l'apertura della procedura concorsuale, oppure nei 12 mesi prima del licenziamento o delle dimissioni se avvenuti nell'ambito della procedura concorsuale. Se il Fondo invece interviene in assenza di procedura concorsuale ma a seguito di una esecuzione individuale, i tre mesi verranno pagati solo se rientrano nei 12 mesi precedenti il deposito del ricorso in Tribunale per la tutela dei crediti di lavoro. La domanda al fondo di garanzia per i crediti da retribuzioni si prescrive in 1 anno dalla chiusura della procedura concorsuale o dal verbale negativo di pignoramento. Nel caso di fallimento o di amministrazione straordinaria la domanda potrà essere presentata dopo il deposito dello stato passivo oppure in caso di ammissione tardiva dei crediti dopo il decreto di ammissione al passivo; nel caso di concordato preventivo dopo la pubblicazione del decreto di omologazione, nel caso di esecuzione individuale dopo un verbale di pignoramento negativo. Il nostro lettore pertanto prima di presentare la domanda al Fondo di Garanzia, in assenza di procedure concorsuali in essere, dovrà attivarsi per ottenere un titolo esecutivo rivolgendosi al proprio legale di fiducia per il deposito in Tribunale alla sezione Giudice del Lavoro, di un ricorso per decreto ingiuntivo che in questi casi viene in genere munito di provvisoria esecutività, procedere dunque alla esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro con l'intervento degli ufficiali giudiziari i quali non rinvenendo beni utilmente aggredibili redigeranno un verbale di pignoramento negativo, documento necessario ed indispensabile per presentare la domanda al Fondo di Garanzia a cui dovranno essere aggiunti ulteriori documenti attestanti lo stato di insolvenza del datore di lavoro come la messa in liquidazione della società e l'inesistenza di patrimonio immobiliare ad essa intestato. La domanda dovrà essere presentata telematicamente all'INPS che, se considerata fondata la richiesta, ha l'obbligo di rispondere e di liquidare l'eventuale valore in denaro del TFR, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e dei documenti necessari.

Avvocato Cinzia Novelli

[Dalla rubrica "L'avvocato risponde" della rivista mensile InValmarecchia.]

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