NUOVE SANZIONI E NUOVE PENE PER I CONTRAVVENTORI DELLE MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 IN VIGORE DAL 26 MARZO 2020

L'ultimo decreto legge entrato in vigore per la lotta alla diffusione del Corona Virus n. 19/2020 ha modificato la natura delle sanzioni imputabili a chi viola le regole sulle restrizioni domiciliari.
Le sanzioni penali originariamente previste dal Governo non hanno sortito l'effetto deterrente sperato.
Ancora troppi erano gli italiani che uscivano di casa senza comprovate esigenze lavorative, urgenze sanitarie o alimentari.
Non essendo servito il buon senso a fermare le persone e a convincerle a rimanere al sicuro presso le proprie abitazioni, si è deciso di andare a toccare il portafoglio degli italiani, restii a seguire l'indicazione prudenziale di rimanere a casa.
Dal 26 Marzo 2020 sono state così previste sanzioni molto più elevate: chi viene sorpreso a violare le misure restrittive rischia una multa da un minimo di 400,00 Euro a un massimo di 3.000,00 Euro, a seconda della gravità della violazione. 
Le sanzioni possono inoltre essere aumentate fino a un terzo per chi si sposta usando un veicolo (sia per i conducenti che per i trasportati) e raddoppiate per i recidivi.
Per le sanzioni amministrative irrogate sarà possibile  il pagamento in misura agevolata ridotta del 30% entro 30 giorni, ed è  ammesso ricorso alternativamente al Prefetto o al Giudice di Pace entro 30 giorni dall'avvenuta notifica, qualora vi siano fondate ragione per ritenere che la sanzione sia stata illegittimamente irrogata.
E cosa accade agli sventurati già denunciati prima della depenalizzazione del reato?
Anche le sanzioni già irrogate verranno trasformate da penali in amministrative, si parla in questo caso di depenalizzazione. I procedimenti penali iniziati nei giorni scorsi per la violazione dell'art. 650 c.p. si concluderanno con un'archiviazione o un proscioglimento, perché "il fatto non è più previsto dalla legge come reato", ma saranno comunque tenuti al pagamento di una multa, nella misura minima ridotta della metà, pari a Euro 200.
Nessuno sconto invece per la violazione commessa dal soggetto in quarantena perche' risultato positivo al virus, che non può uscire nemmeno per comprovate esigenze lavorative, sanitarie o alimentari e, qualora lo faccia verrà punito penalmente «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000» oppure se sussistono i presupposti con la reclusione da uno a cinque anni per il reato di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica).
Si rinnova la raccomandazione a rimanere a casa e ad uscire solamente se costretti da comprovate esigenze sanitarie, lavorative o per acquisto di beni essenziali.
Studio Legale Avv. Cinzia Novelli.

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