Rinuncia al mandato e sostituzione del difensore: chi è obbligato a fare cosa?


Rinuncia al mandato e sostituzione del difensore: chi è obbligato a fare cosa?

Domanda
Cosa accade quando un avvocato rinuncia al mandato e un altro deposita la procura ma non si costituisce formalmente? Chi resta responsabile della difesa?


La regola di base: la continuità della difesa

Nel processo civile la rinuncia al mandato non produce effetti immediati.
L'art. 85 c.p.c. stabilisce infatti che la revoca o la rinuncia non hanno effetto verso le altre parti finché non avviene la sostituzione del difensore.

La norma risponde a un'esigenza fondamentale: evitare che il processo resti privo di difesa tecnica e che la parte subisca pregiudizi per un vuoto di rappresentanza.

La giurisprudenza parla in questi casi di "perpetuatio dell'ufficio difensivo".

La Corte d'Appello di Catanzaro (sent. n. 714/2024) ha chiarito che, in mancanza di nomina di un nuovo difensore, la rinuncia resta inefficace e il difensore rinunciante continua a rappresentare la parte nel processo.


Gli obblighi dell'avvocato che rinuncia

L'avvocato che comunica la rinuncia non è automaticamente libero da responsabilità.

Fino alla sostituzione effettiva, egli resta tenuto a:

  • ricevere comunicazioni e notifiche;

  • partecipare alle udienze;

  • compiere gli atti necessari per evitare pregiudizi alla parte.

Il Tribunale di Varese (sent. n. 455/2024) ha affermato che, anche dopo la rinuncia comunicata al cliente, il difensore ha il dovere di presenziare all'udienza e chiedere il rinvio, se la parte non ha ancora nominato un nuovo legale.

La Cassazione civile (sent. n. 5325/1993) ha precisato che l'avvocato che cessa dall'incarico prima della scadenza di un termine rilevante deve:

  • compiere l'atto necessario, oppure

  • informare chiaramente il cliente della necessità di farlo.

La tutela del cliente prevale sulla volontà di interrompere il rapporto.


Il nuovo difensore: procura sì, ma costituzione no

Una situazione frequente è quella del nuovo avvocato che:

  • deposita la procura,

  • presenta istanza di visibilità,

  • ma non si costituisce formalmente nel processo.

Dal punto di vista processuale, il deposito della sola procura non equivale alla costituzione in giudizio, che richiede il rispetto delle forme previste dal codice di rito.

Tuttavia, dal punto di vista professionale, il deposito della procura costituisce accettazione del mandato.

L'art. 14 della legge professionale forense stabilisce che il mandato si perfeziona con l'accettazione e che l'avvocato, una volta accettato, deve adottare le cautele necessarie per evitare danni al cliente.

Ne deriva che il nuovo difensore:

  • assume obblighi professionali immediati,

  • non può restare in una posizione "intermedia" o attendista,

  • deve costituirsi senza ritardo oppure rinunciare formalmente.


Le notifiche restano valide

Un punto spesso contestato riguarda la validità delle notifiche eseguite nei confronti del difensore che ha rinunciato.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che:

  • non è la rinuncia in sé a far perdere lo ius postulandi,

  • ma solo la sostituzione effettiva del difensore.

Il Tribunale di Genova (sent. n. 2216/2025) ha chiarito che il difensore rinunciante mantiene la piena capacità di ricevere atti fino alla nomina del nuovo legale.

La Corte d'Appello di Ancona (sent. n. 945/2024) ha conseguentemente ritenuto valida la notifica della sentenza presso il difensore rinunciatario non ancora sostituito, con decorrenza dei termini di impugnazione.


Responsabilità professionali: non c'è un "vuoto"

Durante la fase di transizione:

  • il primo difensore resta responsabile ex art. 85 c.p.c.;

  • il secondo difensore, avendo accettato il mandato, non può sottrarsi agli obblighi professionali.

Il Tribunale di Napoli (sent. n. 1413/2025) ha precisato che la "perpetuatio" non si limita alla ricezione degli atti, ma comprende tutti gli atti necessari alla tutela della parte, con diritto al compenso per l'attività svolta.

La responsabilità può però sorgere anche in capo al nuovo difensore se questi, pur avendo accettato l'incarico, non regolarizza la propria posizione processuale.


Attenzione alla comunicazione della rinuncia

La rinuncia deve essere comunicata correttamente.
Una comunicazione inefficace non produce alcun effetto.

La Cassazione penale (sent. n. 22930/2024) ha escluso qualsiasi effetto a una rinuncia inviata tramite PEC non idonea alla ricezione di atti processuali.

La forma e il canale utilizzato sono quindi determinanti.


In conclusione

La rinuncia al mandato non è un atto "neutro" né immediato.
Fino alla sostituzione effettiva:

  • il primo difensore resta pienamente responsabile;

  • il secondo difensore, se ha accettato la procura, non può rimanere inattivo.

La transizione difensiva richiede:

  • chiarezza nei passaggi,

  • correttezza nelle comunicazioni,

  • tempestività nelle scelte.

Solo così si tutela realmente il diritto di difesa della parte e si evita che l'incertezza professionale si trasformi in responsabilità disciplinare o risarcitoria.



Avv. Cinzia Novelli



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