Misure contro la violenza nelle relazioni familiari [La Legge per tutti]



Misure giurisdizionali per prevenire e combattere violenze e abusi familiare.

La L. 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) ha introdotto, nel libro I del codice civile, il titolo IXbis, sotto la rubrica «Ordini di protezione contro gli abusi familiari», costituito da due norme: gli artt. 342bis e 342ter.
L’articolo 342bis stabilisce che quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342ter.

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