L'ASSEGNO DIVORZILE E I DIRITTI SUCCESSORI DEL CONIUGE DIVORZIATO


Tra i numerosi quesiti sottoposti alla mia attenzione ve n'è uno che in tempi di crisi come questi spesso mi viene riproposto. La Signora N.N. mi scrive: “sono divorziata dal 2005 con sentenza che prevede la corresponsione in mio favore di un assegno divorzile di € (…), all'epoca lavoravo saltuariamente tuttavia oggi, a causa della crisi economica, mi trovo a casa e senza altra fonte di reddito. Posso chiedere al mio ex marito, che è benestante, un aumento di questo assegno? Nel caso lui dovesse decedere perderò il diritto a questo assegno che, seppure piccolo, mi consente di andare avanti?”.

Quando uno dei coniugi non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive, la legge sul divorzio prevede che nella sentenza di divorzio il Tribunale disponga, a carico del coniuge, l'obbligo di versare all'altro coniuge un assegno periodico: l'assegno divorzile (si tratta di una contribuzione economica con funzione assistenziale). Quindi se il coniuge economicamente più debole gode di un proprio reddito in quanto ha un lavoro o percepisce una pensione o altro, ma questo non è sufficiente per il suo sostentamento, il coniuge che disponga di un reddito maggiore potrebbe essere tenuto a tale versamento periodico.

Presupposto necessario per la concessione dell'assegno è l'insufficienza delle risorse finanziarie del coniuge economicamente più “debole” per conservare un tenore di vita analogo a quello avuto nel corso del matrimonio, senza che sia necessario un vero e proprio stato di bisogno.

Se poi dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, mutano le condizioni economiche di uno degli ex coniugi, è possibile proporre un ricorso al Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio diretto a far cambiare la quantificazione e/o le modalità di versamento dell'assegno. Se il Tribunale riterrà sussistenti giustificati motivi sopravvenuti, accorderà la modifica richiesta.

Se l'assegno viene corrisposto in un'unica soluzione, viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste di natura economica.

L'importo dell'assegno di divorzio è determinato dal Tribunale che compiendo un'attenta valutazione deve tenere conto di diversi criteri quali le condizioni dei coniugi (le loro abitudini, il loro ambiente sociale, lo stato di salute...), le ragioni della decisione ossia dei comportamenti che hanno determinato la fine del rapporto, il contributo sul piano umano ed economico che è stato dato da ciascun coniuge alla vita familiare, nonché alla formazione del patrimonio e infine il reddito di entrambi. Tutto ciò va valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio, ad esempio una durata eccezionalmente breve del matrimonio potrebbe indurre il Tribunale a non concedere l'assegno.

Il Tribunale, inoltre, nelle sue indagini, può avvalersi, anche del contributo della Polizia Tributaria, soprattutto quando dalla documentazione fornita dalle parti emergono dubbi sulla reale consistenza del patrimonio di un coniuge o in caso di contestazioni.

Il diritto a percepire l'assegno divorzile si perde:
  1. quando il beneficiario si risposa;

  2. quando il coniuge tenuto al versamento muore. In tale ipotesi però il coniuge beneficiario ha la possibilità di godere di altre forme di tutela, ad es. attraverso la pensione di reversibilità;

  3. quando, dopo la sentenza di divorzio, il coniuge tenuto al versamento dimostra che l'ex coniuge beneficiario ha acquisito i mezzi per provvedere al proprio sostentamento o non si trova più in stato di bisogno ( questo è il caso in cui il beneficiario inizia una convivenza con un partner abbiente che può provvedere anche alle sue necessità).
In generale con il divorzio viene meno lo status di coniuge e, conseguentemente, cessano tutti i diritti che la legge riconnette ad esso. Pertanto il "coniuge divorziato" non ha alcun diritto successorio nei confronti del de cuius, ex coniuge e, non avendo la qualità di erede, non partecipa alla chiamata ereditaria, se non in forza di una specifica disposizione testamentaria. Tuttavia, qualora venga disposto il pagamento dell'assegno mensile, il coniuge che lo riceve, in caso di morte dell'ex coniuge, potrà vedersi riconosciuto automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa, ed altresì potrà, qualora versi in stato di bisogno, richiedere un assegno a carico dell'eredità proporzionale alla somma percepita con assegno mensile. L'ammontare di quest'ultimo terrà conto dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno e dell'eventuale attribuzione della pensione di reversibilità, nonché del numero, della qualità degli eredi, della loro condizione economica e dell'ammontare delle sostanze ereditarie (in nessun caso il suo ammontare può essere superiore al valore delle sostanze relitte e, in caso di eredità passiva, nulla sarà dovuto).

La corresponsione dell'assegno è legata al perdurare dello stato di bisogno, per cui il diritto si estingue alla cessazione di tale condizione, ma sorge nuovamente con il ripresentarsi della stessa.
Previo accordo delle parti, la corresponsione dell'emolumento potrebbe avvenire in un'unica soluzione, con il conseguente venir meno di qualsiasi pretesa futura.

Anche in questo caso l'assegno non è dovuto se l'ex coniuge superstite passa a nuove nozze.

Avvocato Cinzia Novelli

Per consulenza chiamare: 0541/670718
  

                                                                                                                                  Per info e contatti 


Commenti

Post più popolari