I DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, GRAZIE ALLA RIFORMA DELLA FAMIGLIA DEL 2012


Un lettore ci sottopone il suo interessante caso:

“sono un figlio naturale nato fuori dal matrimonio. Entrambi i miei genitori sono deceduti nel 2008. Nel 2009 è deceduto anche il fratello di mio padre, mio zio, senza figli. All'apertura della successione avrebbero dovuto ereditare i due fratelli di mio zio, tra cui mio padre a cui avrei dovuto subentrare io per rappresentazione. Siccome il mio stato di figlio naturale non mi ha permesso di ereditare la quota spettante a mio padre, le chiedo se la nuova legge entrata recentemente in vigore mi dà la possibilità, oggi, di pretendere quella quota di eredità di cui avrebbe avuto diritto mio padre se fosse stato in vita”.


Nel nostro ordinamento la posizione di figlio all'interno di una famiglia ha sempre destato interesse, il legislatore è intervenuto con la Legge n. 219/2012, attuata ed integrata dal DGLS n.154 del Dicembre 2013: “alla normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento tra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa uguaglianza tra gli stessi.”


Cosa è cambiato per i figli di una coppia di fatto? Quali sono i punti focali della nuova legislazione?


La riforma posta in essere dal Governo Italiano è partita dall'idea di base di voler eliminare ogni discriminazione esistente tra figli naturali e figli cosiddetti legittimi, cioè quelli nati in costanza di matrimonio ed è poi finita per travolgere anche altri rapporti (tra cui quelli relativi ai figli adottivi). 
L'ordinamento è intervenuto in maniera massiccia sul nostro Codice Civile, sostituendo e riscrivendo molte norme riferibili alla famiglia e alla regolarizzazione dei rapporti interni tra figli, modificando sensibilmente anche le norme successorie. 
Viene introdotto il principio di unicità di figlio, eliminando tutte le discriminazioni che erano presenti precedentemente all'interno del nostro Codice e che suddividevano i soggetti in figli “naturali”, “adottivi” e figli “legittimi”. Tutto ciò tramite l'introduzione del termine 'figlio' senza aggettivi di sorta. 
Conseguentemente, oggi, i figli nati fuori dal matrimonio, al pari degli altri, compresi anche i figli adottivi, rientrano a tutti gli effetti nell'asse ereditario e dunque nei procedimenti successori di tutta la famiglia e non solo di quelli legati al parente più stretto, come accadeva in passato quando il figlio naturale era erede unicamente del genitore che lo aveva riconosciuto ma non anche dei discendenti e degli altri parenti (zii e nonni).


La nuova normativa, con riguardo alle disposizioni di tipo successorio, ha limitato la possibilità di utilizzare l'azione di disconoscimento di paternità da parte di un soggetto, a cinque anni dalla nascita del figlio; ha parficato il termine di accettazione dell'eredità portandolo per tutti i figli a 10 anni. 
E' stato poi soppresso il “diritto di commutazione” riconosciuto in capo ai figli legittimi rispetto all'eredità dei figli naturali e che provocava discriminazioni affermando che: “«I figli legittimi potevano soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si opponevano. Nel caso di opposizione decideva il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.». 
In pratica, i figli nati nel matrimonio potevano estromettere dalla divisione dei beni dell’eredità i figli naturali solo soddisfacendo questi ultimi con una somma in denaro. 
Il riconoscimento della parificazione tra figli che ha rivoluzionato l'assetto ereditario ha comportato l'avvio di numerosi contenziosi giudiziari, azionati da tutti quei figli che fino ad ora risultavano ingiustamente estromessi dalla successione di ascendenti e parenti. 
In particolare l'art 74 c.c. stabilisce che: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.” 
L'art. 104 del DLGS 154/2013 poi, stabilisce che tutti coloro che, in applicazione dell'art.74 c.c. vengono riconosciuti come parenti, hanno titolo a richiedere il riconoscimento della qualità di erede e precisa che i diritti successori che ne discendono, relativi ad eredità aperte anteriormente all'entrata in vigore delle Legge 219/2012 del 10/12/2012, si prescrivono a partire da tale data. 
Pertanto nel caso che ci è stato proposto, il lettore potrà attivare senza limiti di tempo l'azione di rivendicazione e l'azione di petizione ereditaria che sono entrambe imperscrittibili, mentre dovrà proporre un'eventuale azione di riduzione entro il 10/12/2022 essendo per questa azione prevista una prescrizione decennale.

Il lettore pertanto potrà esercitare in primis l'azione di petizione ereditaria, per richiedere il riconoscimento della qualità di erede ed ottenere la restituzione di quella quota successoria dalla quale era stato estromesso in virtù della vecchia normativa. 


Avv. Cinzia Novelli

Per consulenza chiamare: 0541/670718
  


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