Accettazione dell'eredità e dichiarazione di successione
Il
tema dell'accettazione dell'eredità è un argomento complesso che
cercherò di spiegare con semplicità. L'eredità richiede sempre
un'accettazione da parte dell'erede designato dato che comporta
l'assunzione della responsabilità per i debiti del defunto. In
particolare, l'accettazione dell'eredità è l'atto di volontà con
il quale il soggetto chiamato a succedere (per testamento o per
legge) acconsente a divenire successore del de cuius (persona defunta
dalla quale proviene l'eredità), entrando in possesso della sua
quota ereditaria. Il chiamato all'eredità ha 10 anni di tempo per
decidere se accettare o meno l'eredità. In mancanza di accettazione
perderà ogni diritto sull'asse ereditario.
Una
volta esercitata l'accettazione non sarà più possibile revocarla.
La
legge prevede 2 modalità di accettazione: L'ACCETTAZIONE
PURA E SEMPLICE E L'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO.
Con l' ACCETTAZIONE
PURA E SEMPLICE
l'erede accetta l'eredità ed insieme i debiti del defunto,
provocando la confusione del suo patrimonio con quello del de cuius,
di conseguenza sarà responsabile per i debiti che gravano
sull'eredità anche se superiori all'attivo ereditario. Questa può
essere “ESPRESSA”
:
quando il chiamato all'eredità dichiara di accettarla attraverso un
atto pubblico o una scrittura privata. Per la sua validità è sempre
necessaria la forma scritta, di conseguenza sarà nulla
un'accettazione puramente verbale. L'accettazione pura e semplice può
essere anche TACITA
quando il chiamato all'eredità compie atti dal significato univoco,
dal quale si desume la sua volontà di accettare ad es: pagamento dei
debiti ereditari con denaro prelevato dall'eredità, riscossione di
crediti scaturenti dall'eredità stessa, appropriazione dei beni
ereditari ecc...
L'ACCETTAZIONE
CON BENEFICIO DI INVENTARIO
ha principalmente lo scopo di separare il patrimonio e i debiti del
defunto dal patrimonio dell'erede: l'erede
evita la confusione del suo patrimonio
con quello del defunto rispondendo dei debiti che gravano
sull'eredità solo nel limite del valore dell'attivo dell'eredità.
Avviene mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal
cancelliere del Tribunale e rappresenta
la soluzione migliore nel caso in cui non si conosca con esattezza
l'ammontare dei debiti ereditari. In
questo caso i debiti del defunto vanno pagati ugualmente, ma solo
fino alla concorrenza del patrimonio del de cuius, senza che venga
intaccato il patrimonio dell'erede.
Il
cancelliere o il notaio che riceve la dichiarazione dell'accettante,
provvederà successivamente ad eseguire l'inventario dei beni
mediante una dettagliata descrizione di tutti i beni immobili e
mobili. Quindi provvede ad inserire le dichiarazioni dell'accettante
e l'inventario nel registro delle successioni. L'erede che accetta
l'eredità con beneficio di inventario, se si trova già in possesso
dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro 3 mesi dal giorno
dell'apertura della successione, (che coincide con il decesso) se non
lo fa entro il termine previsto, si considera erede
puro e semplice,
ugualmente accade se, compiuto l'inventario, entro 40 giorni non
dichiara se accetta o rinuncia all'eredità. Qualora il chiamato non
sia, invece, nel possesso dei beni ereditari, può accettare con
beneficio di inventario nel termine di prescrizione di 10 anni, una
volta manifestata l'accettazione, può redigere inventario nel
termine di 3 mesi dall'accettazione, scaduto inutilmente tale
termine, viene considerato erede
puro e semplice.
Qualora il soggetto che non sia nel possesso dei beni abbia già
redatto inventario, l'accettazione deve essere presentata nei 40
giorni successivi, altrimenti perde il diritto di accettare. Se
l'eredità comprende beni immobili, l'accettazione dell'eredità deve
essere trascritta nei registri immobiliari. L'erede che ha accettato
con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o
ipoteca i beni ereditari senza l'autorizzazione dell'autorità
giudiziaria a pena di decadenza dal beneficio. Per i beni mobili,
l'autorizzazione è necessaria per 5 anni.
La
DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE e
la voltura catastale hanno il solo compito di individuare nelle
persone dei chiamati all'eredità, i soggetti che subentrano negli
obblighi di carattere tributario che prima facevano capo al defunto.
Rappresentano un adempimento di natura fiscale che serve per
denunciare al fisco che il patrimonio di un determinato soggetto
defunto viene trasferito ad altri soggetti (eredi e legatari). La
dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi
dalla morte del defunto presso l'Agenzia delle Entrate competente in
base all'ultimo domicilio del defunto. Si è esonerati dall'obbligo
di dichiarazione di successione se l'eredità è devoluta al coniuge
o a parenti in linea retta, se non sono presenti immobili né altri
diritti reali immobiliari e se l'attivo complessivamente non supera €
25.823,00.
Avvocato Cinzia Novelli
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