L' ADOZIONE DEL MAGGIORENNE
L'adozione di persone di maggiore d'età è disciplinata dal Libro I, Titolo VII, capo I e II del Codice Civile ( artt. 291 e ss.) à - " L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare; - Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente ." (Con l'intervento della Corte costituzionale ( sentenze n. 557 del 19/05/1988 e n. 245 del 20/07/2004 ) il contenuto precettivo dell'art. 291, cod. civ. è ora pressoché nullo, come si vedrà in seguito.) FUNZIONE DELL'ISTITUTO Trattasi di un istituto nato per consentire di avere discendenza a chi non l'avesse: l'interesse primario